Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 16 mar 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha effetto dal 1 giugno 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 16. - FRASCA
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