Art. 3
3 / 6In vigore dal 26 feb 1948
Le disposizioni contenute negli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 876, hanno effetto dal 1 marzo 1948. Fino a tale data l'Opera, nazionale per gli invalidi di guerra provvederà al pagamento dell'indennità prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408, modificato dal citato decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, e dall' del presente decreto.
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