Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 20 feb 1948
Se la sentenza di condanna alla pena di morte non è stata impugnata e il termine per l'impugnazione è già scaduto, è concesso al condannato per ricorrere in cassazione un nuovo termine di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso termine devono essere presentati i motivi del ricorso agli effetti dell'art. 201 del Codice di procedura penale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 22 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 26. - FRASCA
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