Art. 8
8 / 20In vigore dal 30 mar 1948
Il periodo da due a tre anni di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 195, n. 49, è ridotto ad un anno a decorrere dalla data di assegnazione in uso anche per le assegnazioni già effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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