Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 30 mar 1948
Il Ministero dei trasporti ha facoltà di assegnare in uso o cedere in proprietà a coloro che sono stati spossessati dei loro automezzi a causa di eventi bellici: 1) gli autoveicoli o loro parti individuabili non denunciati e quelli denunciati di cui all' per i quali non sia stata chiesta e conseguita l'assegnazione o la cessione; 2) gli autoveicoli o loro parti individuabili di cui all' per i quali non sia stata presentata domanda di assegnazione o cessione, ovvero non si sia ottemperato ai provvedimenti emessi dagli Ispettorati compartimentali nei termini fissati dai provvedimenti medesimi; 3) gli autoveicoli o loro parti individuabili i cui numeri di motore o di telaio siano stati contraffatti o alterati o cancellati o resi comunque illeggibili. Le norme per l'esercizio della facoltà prevista dal presente articolo saranno, su proposta del Ministro per trasporti, emanate con decreto del Presidente della Repubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;118#art-3