Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 30 mar 1948
Gli autoveicoli o loro parti individuabili comunque alienati da Autorità alleate, o da Autorità civili italiane, previa autorizzazione del Governo militare alleato, o da Autorità tedesche, sono soggetti alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, numero 49, e del presente decreto, qualora il Ministero dei trasporti non riconosca la validità formale dei documenti di alienazione. Tali documenti devono emanare da autorità competenti ad alienare materiale automobilistico. Qualora il Ministero dei trasporti riconosca la validità formale dei documenti di alienazione, gli autoveicoli possono essere immatricolati ed iscritti in proprietà. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per i riconoscimenti già effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano salve le cessioni in proprietà effettuate dal Ministero della difesa per gli autoveicoli originariamente appartenenti alle Forze armate italiane. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 22 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA DEL VECCHIO - SCELBA - GRASSI - FACCHINETTI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 31. - FRASCA
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