Art. 14
14 / 20In vigore dal 30 mar 1948
Gli autoveicoli di fabbricazione straniera provenienti da recupero o loro parti individuabili montate su altri autoveicoli, vengono ceduti in proprietà dal Ministero dei trasporti, dietro versamento alla Tesoreria, provinciale, delle somme determinate ai sensi dell' del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, numero 49, ed entro il termine di cui all' dello stesso decreto.
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