Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948: . Chiunque detiene autoveicoli o loro parti individuabili soggetti a recupero ai sensi dell' del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, deve farne denuncia nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio ed all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza. La denuncia esclude a carico dei detentori l'applicazione delle sanzioni di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49. Essa è condizione indispensabile per ottenere l'assegnazione in uso o la cessione in proprietà degli autoveicoli o delle loro parti individuabili.
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