Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 feb 1948
La Direzione generale degli Istituti di previdenza è autorizzata a procedere alle operazioni di acquisto e di vendita di titoli oltre che per tramite del contabile del Portafoglio, anche a mezzo di aziende di credito, o direttamente sul mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-21;20#art-2