Art. 6
6 / 9In vigore dal 4 feb 1948
Per urgenti necessità, qualora l'Amministrazione non possa provvedere tempestivamente all'acquisto, i prefetti hanno facoltà di requisire in uso o in proprietà cose mobili occorrenti all'accasermamento, all'equipaggiamento, all'armamento e al trasporto dei reparti di polizia.
La requisizione è limitata all'uso, ove si tratti di cose inconsumabili, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi.
Gli interessati hanno diritto di chiedere, nei casi di requisizione previsti dai commi precedenti, che l'Amministrazione proceda all'acquisto delle cose che formano oggetto delle requisizioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;15#art-6