Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 4 feb 1948
Gli arruolati in servizio temporaneo sono sottoposti alle norme disciplinari e di servizio previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Ad essi è corrisposto il trattamento economico iniziale del grado nel quale sono inquadrati, comprese le indennità spettanti agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a termini e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;15#art-4