Art. 3
3 / 9In vigore dal 4 feb 1948
Il personale di cui all' è assunto in servizio temporaneo, non contrae vincolo di ferma e può, a giudizio dell'Amministrazione, in qualsiasi momento essere esonerato dal servizio.
In caso di malattia, di ferite o lesioni, con conseguente inabilità, o di decesso per riconosciuta causa di servizio, si provvede al trattamento privilegiato di pensione a termini delle disposizioni vigenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;15#art-3