Art. 1
1 / 5In vigore dal 13 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 settembre 1947:
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Eistituito, alla diretta dipendenza del Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e dello imposte indirette sugli affari), un servizio permanente di controllo contabile ed amministrativo delle riscossioni eseguite per conto dello Stato dall'Automobile Club d'Italia e dalla Società italiana Autori ed Editori a titolo di tassa sulla circolazione degli autoveicoli, di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse e di ogni altro tributo la cui riscossione venga eventualmente affidata ai suddetti Enti.
Tale servizio ha sede stabile in Roma.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-18;69#art-1