Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 ago 1948
Per la gestione del fondo di cui al precedente articolo è aperto presso la Cassa depositi e prestiti un conto corrente, amministrato dalla Direzione generale del demanio, nel quale saranno comprese le somme da prelevare per la concessione di mutui, le somme capitali da versare per estinzione dei mutui da parte delle società e delle aziende patrimoniali mutuatarie, nonché le somme comunque dovute per interessi sui mutui.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-18;31#art-2