Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 16 gen 1948
Resta abrogata ogni precedente disposizione di legge concernente la proroga dei termini legali o convenzionali in caso di chiusura di aziende di credito a causa di eventi eccezionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-15;1#art-5