Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 29 feb 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1948 Atti dei Governo, registro n. 17, foglio n. 126. - FRASCA
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