Art. 1
1 / 4In vigore dal 29 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:
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Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, riguardante le tasse sulle carte da giuoco solo apportate le seguenti modificazioni:
1. - L', già modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 394, è ulteriormente modificato come appresso:
"La tassa di bolli sulle carte da giuoco fabbricate nell'interno dello Stato o provenienti dall'estero, è stabilita nella misura seguente:
a) carte da giuoco comuni a mazzi di qualunque numero di carte, comprese le carte da giuoco dei tarocchi: tassa L. 100 per ogni mazzo;
b) carte da giuoco di lusso a mazzi di qualunque numero di carte tassa L. 260 per ogni mazzo.
Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere o segni agli angoli o ai lati delle ligure, nonché quelle per il giuoco del baccarat costituite da mazzi di 52 carte, anche senza lettere o segni agli angoli a ai lati delle ligure.
Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da tassa".
2. - I comma primo e secondo dell'art. 5 già modificato dall' seconda parte del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 314, sono sostituiti con i seguenti:
"I bolli da L. 100 e L. 200 da apporsi sulle carte da giuoco per la riscossione della tassa di che all' portano incisa una testa raffigurante Mercurio, col berretto alato e con la faccia rivolta a sinistra di chi guarda, in campo lineato circondata dalla leggenda: "Repubblica italiana", e rispettivamente dalla indicazione: L. 100 e L. 200.
Il bollo da L. 100 è circolare e quello da L. 200 ottagonale; tutti sono stampati sulle carte con inchiostro bruno cupo d'Italia".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-11;72#art-1