Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 6 feb 1948
Per le aperture di credito inerenti al pagamento degli anticipi consentiti dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 775, dall'art. 18 del decreto legislativo, del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, e dal presente decreto, è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-11;17#art-4