Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 6 feb 1948
Il Ministro per l'interno può concedere alle Amministrazioni comunali e provinciali deficitarie, limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1948, anticipazioni per il pagamento delle competenze al dipendente personale, da ricuperare con le modalità di cui al precedente . Per le anticipazioni, di cui al precedente comma, è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1947-48 della somma di lire cinque miliardi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-11;17#art-3