Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall' comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro, per la grazia e giustizia e per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 dicembre 1947: . Ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate fino al 31 dicembre 1947 dall'istituto nazionale della previdenza sociale, è concesso gratuitamente il terzo pacco viveri (A.V.I.S.S.) in distribuzione agli aventi diritto della popolazione civile.
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