Art. 5
5 / 8In vigore dal 15 feb 1948
I segretari comunali suddetti possono in qualunque momento essere assegnati dal Ministero dell'Africa italiana, in relazione all'assetto definitivo che sarà dato ai territori dell'Africa italiana, alle rispettive Amministrazioni di provenienza o ad altre Amministrazioni municipali di equivalente categoria. In tal caso essi cessano di appartenere al ruolo nazionale.
In caso di assegnazione alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, essi conservano il grado ricoperto prima del trasferimento nel ruolo nazionale, salvi i maggiori benefici conseguiti per il servizio prestato presso le Amministrazioni comunali del ruolo nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;38#art-5