Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 2 mag 1948
Nulla è innovato alle disposizioni dei Codici della navigazione e delle altre leggi e regolamenti, relativi all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;268#art-8