Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 2 mag 1948
Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto. La concessione di spacci viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizi di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;268#art-5