Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 2 mag 1948
Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento, che sarà approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze, le facoltà che alla Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti al Provveditorato al porto di Venezia, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - CORBELLINI - TUPINI - CAPPA - TREMELLONI - MERZAGORA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 104. - FRASCA
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