Art. 13
13 / 14In vigore dal 2 mag 1948
È punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti, fino ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque detenga o depositi fuori degli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;268#art-13