Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 2 mag 1948
È punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti, fino ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque detenga o depositi fuori degli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;268#art-13