Art. 12
12 / 14In vigore dal 2 mag 1948
È punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti .
È punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;268#art-12