Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 6 feb 1948
Nella prima attuazione del presente decreto l'inquadramento e le promozioni ai gradi di questore (grado 5°) e vice questore (grado 6°) potranno effettuarsi anche in soprannumero nei limiti, rispettivamente, di 20 e di 15 unità. Tali soprannumeri saranno riassorbiti con un terzo delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1 gennaio 1949.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;16#art-7