Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 6 feb 1948
Gli attuali questori di 2ª classe (grado 6°) verranno collocati, secondo l'ordine di ruolo, nel grado 5°, dopo l'ultimo iscritto in detto grado. Gli attuali vice questori (grado 7°) verranno collocati secondo l'ordine di ruolo nel grado 6°.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;16#art-6