Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 feb 1948
Le promozioni ad ispettore generale capo sono deliberate a norma dell'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, e possono essere conferite ai questori che abbiano diretto una questura per almeno un triennio o esercitato per ugual periodo le funzioni di ispettore generale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;16#art-2