Art. 1
1 / 2In vigore dal 1 mag 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto coi Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:
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Con effetto dal 1 gennaio 1948, la misura dei canoni annuali di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 651, da pagarsi da ciascun concessionario per ogni circuito di comunicazione telefonica ad uso privato fino a tre chilometri con due stazioni, è elevata da L. 2000 a L. 4000 e per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre, e per ogni stazione in più delle prime due, da L. 300 a L. 600.
Note all'articolo
- La L. 15 marzo 1956, n. 210 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 4 gennaio 1948, n. 339, e' elevata a lire 10.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni, ed a lire 1500 per ogni chilometro o frazione in piu' dei primi tre e per ogni stazione in piu' delle prime due".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-04;339#art-1