Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 13 gen 1949
Il presente decreto ha effetto dal 1 aprile 1945. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 27 marzo 1947 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - CAM PILLI - VANONI - MORANDI - SEGNI - FERRARI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 112. - CARLOMAGNO
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