Art. 3

Art. 3

3 / 4
In vigore dal 13 gen 1949
I capi delle delegazioni costituite ai sensi dell' del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, modificato come nel precedente , hanno facoltà di depositare presso banche ed istituti bancari, anche esteri, e di impiegare in investimenti fruttiferi, anche all'estero, la parte eventualmente disponibile dei fondi loro accreditati. I depositi e gli investimenti di cui al precedente comma devono essere eseguiti in maniera che si possa liberamente e tempestivamente disporre dei fondi occorrenti per le esigenze delle delegazioni, e sono soggetti all'approvazione dei Ministri per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero. I capi delle delegazioni possono erogare i frutti degli investimenti e dei depositi di cui ai precedenti commi per l'attuazione dei compiti loro demandati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-03-27;1884#art-3