Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 gen 1949
L'art. 5 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, è così modificato: "Ai fini del controllo e degli accertamenti contabili ed amministrativi per le operazioni previste dall'articolo precedente, il Ministro per le finanze e il tesoro ha facoltà di inviare propri funzionari presso ciascuna delegazione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-03-27;1884#art-2