Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 12 giu 2026
Disposizioni urgenti in materia di funzionalità dell'ufficio per il processo 1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, primo periodo, dopo le parole «tribunali ordinari» sono inserite le seguenti: «, i tribunali per i minorenni»; b) all', sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il progetto organizzativo è redatto in coerenza con il programma delle attività annuali di cui all' del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.»; 2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 240 del 2006.»; c) all', comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) l'alinea è sostituita dalla seguente «Agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione possono essere assegnate le seguenti figure professionali;»; 2) la lettera f), è sostituita dalla seguente: «f) il personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell' del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»; 3) la lettera g) è soppressa; d) all': 1) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: «All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:»; 2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il personale di cui all', comma 1, lettera f), è impiegato in via ordinaria nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) , salvo i casi di urgente e comprovata necessità.»; 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali e le corti d'appello»; e) all': 1) al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: «All'ufficio per il processo penale costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:»; 2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il personale di cui all', comma 1, lettera f), è impiegato in via ordinaria nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessità.»; 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-12;100#art-6