Art. 17
17 / 19In vigore dal 30 set 2026
Disposizioni transitorie e applicazione
1. In sede di prima attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo e, comunque, fino al
((30 aprile 2027))
, sono in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti, le questure e gli uffici della polizia di frontiera.
2. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall' del presente decreto, a decorrere dal 12 giugno 2026 la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348 presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti.
3. Al momento della registrazione della domanda di cui al comma 2, al richiedente è rilasciato il documento nominativo previsto dall', comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
((che, in tal caso, equivale al documento di cui al comma 4 dello stesso . Il documento rilasciato ai sensi del presente comma è valido per il periodo di un anno decorrente dalla data in cui la domanda di protezione internazionale è registrata, fatto salvo il rinnovo previsto dall'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1348, e consente l'esercizio dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.))
4. Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all', comma 1.
Storico versioni
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