Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 12 giu 2026
Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale; c-ter) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale; c-quater) per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza;» e, alla lettera e-bis), le parole «n. 604/2013» sono sostituite dalle seguenti «2024/1351»; 2) al comma 4, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga»; 3) il comma 4-bis è soppresso; b) l'articolo 5-bis è abrogato.
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