Art. 12
12 / 19In vigore dal 12 giu 2026
Attuazione del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 e del regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148
1. Ai fini dell'attuazione degli , comma 1, capoverso 10), e 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1356:
a) le verifiche preliminari di identità, di sicurezza, nonchè le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dagli del menzionato regolamento, sono svolte dalle autorità nazionali di frontiera e dalle autorità nazionali competenti per l'immigrazione, designate in attuazione dell', paragrafo 1, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2017/2226;
b) il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con il coinvolgimento anche delle prefetture, cura il supporto per i profili relativi all'accoglienza dei migranti e per gli aspetti attinenti ai controlli di salute e delle vulnerabilità di cui all' del regolamento (UE) 2024/1356, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.
2. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1356 e 2024/1349, al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente: «1.2 Nei casi di cui al comma 1.1, ovvero in caso di trasferimento in altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del quadro della cooperazione bilaterale qualora non è convenuto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1356 non hanno luogo in attuazione dell', paragrafo 2, del medesimo regolamento. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 10-ter.»;
2) al comma 2:
a) alla lettera a), le parole: «entrando nel territorio dello Stato» sono soppresse;
b) alla lettera b-bis), le parole: «all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348»;
3) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: «rientrare», sono sostituite dalle parole: «entrare o rientrare»;
4) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «ingresso», sono sostituite dalle parole: «ingresso o reingresso»;
5) dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente: «2-septies.
Lo straniero destinatario della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, può chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui al comma 2, la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all'articolo 14-ter, semprechè sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore, valutato il singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze impeditive previste dall', paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1349, intima allo straniero di lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine massimo non superiore a quindici giorni. Fino alla partenza, il documento di viaggio è posto a disposizione della questura ai sensi dell', paragrafo 5 del citato regolamento.»;
6) al comma 6, le parole: «dall'autorità di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «presso il centro elaborazione dati di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121, dall'ufficio di polizia di frontiera ovvero dalla questura che ha adottato i provvedimenti di cui ai commi 1.1 e 2.»;
b) all'articolo 10-ter:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonchè per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilità presso appositi punti di crisi allestiti, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all' del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. In attuazione dell', paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuati gli accertamenti di cui agli del medesimo regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno, nonchè le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al successivo comma 2. Presso i medesimi punti di crisi è assicurata l'informazione sugli obblighi di fornire i dati biometrici e il passaporto o altro documento, se disponibili, nonchè sull'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione e sulle relative conseguenze previste al comma 2-ter. È inoltre assicurata l'informazione sulla procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
1.1. In attuazione dell' del regolamento (UE) 2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 durante l'esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1 non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato.»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «strutture analoghe» sono inserite le seguenti: «presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 o» e dopo le parole: «di cui al medesimo comma» sono inserite le seguenti: «e si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 1.1.»;
3) al comma 2, le parole: «agli del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «all' del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024. L'interessato è informato delle conseguenze previste dal comma 3, in caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2.»;
4) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti: «2-quater.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, lo straniero ha l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili.
2-quinquies. Gli accertamenti di cui agli del regolamento (UE) 2024/1356, nonchè le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2, sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalità di cui al primo periodo sono raccolte le generalità della persona ed elementi sintetici relativi al rintraccio. Per le medesime finalità o per verificare che tali attività non siano state già avviate in un altro Stato membro, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonchè al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) 2024/1358. L'autorità che procede dà immediata comunicazione scritta del fermo al procuratore della Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai citati regolamenti, nonchè l'ora di inizio delle operazioni. Il procuratore della Repubblica può richiedere integrazioni documentali all'autorità procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata. L'autorità procedente comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio. La medesima autorità, entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo, chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-quater, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Le operazioni di accertamento di cui agli del regolamento (UE) 2024/1356, nonchè quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque entro il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine di cui al nono periodo, lo straniero è rimesso in libertà, fermo quanto previsto dal comma 3.
2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale oppure quando lo straniero è trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro.
2-septies. Se gli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies riguardano minori, le comunicazioni previste dal comma 2-quinquies sono inviate alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e le operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o se non è reperibile un familiare adulto, alla presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale. Nel caso previsto dal presente comma, il fermo non può eccedere le quarantotto ore, senza pregiudizio del completamento degli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies, da compiersi previa collocazione del minore in struttura idonea individuata ai sensi dell' del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Decorso il termine delle settantadue ore previsto dal comma 2-quinquies, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di fuga e, in attuazione dell', paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero è trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture analoghe di cui ai commi 1 e 1-bis ovvero nei centri di cui all'. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per una durata massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo , commi 1, secondo periodo, 1.2, 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definito dall', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1358, è competente per la convalida la sezione specializzata ai sensi dell', comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Ai casi di trattenimento previsti dal presente comma si applica comunque la disposizione di cui al comma 1.1.»;
6) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Salvo quanto previsto dall', comma 1.2, nei confronti dello straniero trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di irregolarità sul territorio nazionale sono effettuati gli accertamenti di cui agli del regolamento (UE) 2024/1356 ai sensi dell' del medesimo regolamento e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Allo straniero è sempre assicurata l'informazione prevista dal comma 1, terzo e quarto periodo. In tal caso gli accertamenti di cui all' del regolamento (UE) 2024/1356 sono effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna provincia, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.»;
7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Nei confronti dello straniero che, non soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all' del regolamento (UE) 2016/399, manifesta all'ufficio di polizia di frontiera la volontà di chiedere la protezione internazionale sono effettuati, presso il medesimo ufficio di frontiera, in attuazione dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui agli , dello stesso regolamento, nonchè le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Ai controlli preliminari dello stato di salute di cui all' del regolamento (UE) 2024/1356 provvede l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, attivo presso il medesimo valico d'ingresso alla frontiera esterna.
4-ter. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di settantadue ore di cui al comma 2-quinquies, non sia stato possibile completare gli accertamenti di cui all' del regolamento (UE) 2024/1356, al fine di assicurare che lo straniero resti a disposizione delle competenti autorità, è adottato il provvedimento di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4-quater. Quando lo straniero è rintracciato nelle circostanze previste dall', paragrafi 1 e 2, o dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti ai sensi dell', paragrafo 5, del medesimo regolamento non sono effettuati o sono interrotti in attuazione dell', paragrafo 3, secondo e terzo periodo, del regolamento medesimo. In attuazione dell', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1356, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale o a procedimento di estradizione, gli accertamenti di cui al predetto regolamento non sono effettuati o sono interrotti, salvo che lo straniero risulti avere a carico un procedimento penale per uno o più reati previsti dagli 13 e 14.»;
8) la rubrica è così sostituita: «Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui all' del regolamento (UE) 2016/399»;
c) dopo l'articolo 10-ter, è inserito il seguente:
«Art. 10-quater (Convalida del fermo per accertamenti). - 1.
La richiesta di convalida prevista dall'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, ottavo periodo, è immediatamente comunicata all'interessato con modalità idonee allo scopo. L'autorità procedente lo informa della facoltà di nominare un difensore di fiducia al quale sarà comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di convalida. Se l'interessato non nomina un difensore di fiducia con dichiarazione contestuale resa all'autorità procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza sarà effettuata al difensore nominato di ufficio, nonchè allo stesso interessato nel luogo dove gli accertamenti sono compiuti.
2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa al giudice del luogo indicato nel medesimo comma e contiene l'indicazione dell'eventuale nomina dell'avvocato di fiducia da parte della persona fermata.
3. Il giudice fissa l'udienza di convalida e ne dà immediato avviso all'autorità procedente e al difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, al difensore individuato nell'ambito degli avvocati inseriti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Contestualmente alla fissazione dell'udienza il giudice, ove necessario, nomina un interprete, che viene immediatamente avvisato a cura della cancelleria.
4. Lo straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
5. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. L'udienza può svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie. L'autorità che ha adottato il provvedimento può collegarsi dal luogo in cui si trova. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, può collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità.
6. Quando non è disponibile un collegamento che assicura la reciproca visibilità e udibilità il giudice decide immediatamente sulle modalità di svolgimento o prosecuzione dell'udienza, nel rispetto dei termini di cui al comma 7, con provvedimento comunicato senza indugio a cura della cancelleria, al difensore e all'autorità procedente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
7. Il giudice provvede con decreto motivato entro quarantotto ore dalla richiesta di cui al comma 1, verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti per procedere agli accertamenti. Se non è pronunciato in udienza, il provvedimento è comunicato al difensore e all'autorità procedente a cura della cancelleria. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza oppure dalla sua comunicazione. Si applica l'.1.
8. La convalida comporta la permanenza nel luogo in cui gli accertamenti sono compiuti, per un periodo massimo di settantadue ore a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, primo periodo.»;
d) all':
1) al comma 9-septies, le parole: «CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «UE 2018/1862 del 28 novembre 2018», dopo le parole: «identificazione delle impronte» sono aggiunte le seguenti: «e delle immagini facciali», le parole: «il Sistema gestione accoglienza» sono sostituite dalle seguenti: «i sistemi informativi» e dopo le parole: «del medesimo Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «e del Ministero della giustizia.»;
2) dopo il comma 9-septies, è aggiunto il seguente: «9-octies.
Il Sistema Informativo Automatizzato di cui al comma 9-septies supporta il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle attività relative ai controlli di sicurezza di cui agli del regolamento (UE) 2024/1356 e assicura che le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 dell' dello stesso regolamento siano gestite anche per le finalità previste dal successivo paragrafo 3, nonchè per quelle previste dall', paragrafi da 1 a 4 e 6, del medesimo regolamento.»;
e) all', comma 4-bis:
1) al primo periodo, le parole: «il prefetto accerti» sono soppresse e dopo le parole: «, caso per caso,» sono aggiunte le seguenti: «è accertato»;
2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di un indirizzo affidabile»;
3) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento»;
4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 2-ter, 5, 13 e 13-bis, nonchè degli e di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
5) alla lettera e), è soppresso il seguente segno di interpunzione «.» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè dell' e di quelle previste dall'articolo 6-quater del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»;
6) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
«e-bis) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter;
e-ter) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui ai commi 2-bis o 2-quater, dell'articolo 10-ter;
e-quater) la mancanza di collaborazione nell'ottenimento di un documento di identità o di viaggio;
e-quinquies) l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
e-sexies) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
e-septies) la volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti;
e-octies) l'aver fornito nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli delle autorità competenti;
e-novies) il rifiuto espresso di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito o di reintegrazione per i quali lo straniero ha ricevuto la pertinente informazione.»;
f) all', il comma 6 è abrogato;
g) dopo l', è inserito il seguente:
«.1 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative, è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione.
2. Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica il secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile.
3. La parte contro la quale il ricorso è diretto può depositare sintetica memoria difensiva nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso. La memoria difensiva può contenere anche motivi di ricorso incidentale.
4. La Corte decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
5. Il pubblico ministero può depositare conclusioni scritte non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio.
Nello stesso termine le parti possono presentare i documenti previsti dall'articolo 372 del codice di procedura civile.
6. Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre cinque giorni prima dell'adunanza.
7. L'adunanza può svolgersi anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza. L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può depositare il solo dispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei successivi quindici giorni.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice procedura civile.».
3. Agli oneri derivanti dalle misure in materia di patrocinio a spese dello Stato di cui al presente articolo valutati in 3.500.000 euro per l'anno 2026 e in 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 3.500.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-12;100#art-12