Art. 11
11 / 19In vigore dal 12 giu 2026
Attuazione del regolamento UE 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale e abroga la direttiva 2013/32/UE
1. Ai fini dell'attuazione degli del regolamento (UE) 2024/1348, al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono competenti a ricevere le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera, esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 26. La registrazione della domanda è effettuata dalla questura o dall'ufficio di polizia di frontiera competente secondo quanto previsto dall'articolo 26-bis. Il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dinanzi ai gestori dei centri di accoglienza e, per il richiedente destinatario della misura del trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle questure, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 26-ter.»;
2) al comma 3, le parole: «del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 è l'Unità Dublino» sono sostituite dalle seguenti: «della Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, è l'Unità AMMR»;
b) all', dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2- ter. Al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348, in aggiunta a quanto stabilito dal comma 2-bis, possono essere istituite una o più sezioni, fino ad un massimo di ventiquattro.»;
c) all', il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il richiedente manifesta personalmente la volontà di richiedere la protezione internazionale alle autorità competenti ai sensi dell', comma 2, secondo le modalità previste dall'articolo 26.»;
d) l' è sostituito dal seguente:
« (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda). - 1. Il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell'articolo 32 e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado, fatta eccezione per i casi previsti dall', paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35-bis, commi 3 e 5, e dall'articolo 35-ter, commi 1, 4 e 6.»;
e) all', al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «All'atto della presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «Prima possibile e comunque entro la data della registrazione»;
2) le parole: «l'ufficio di polizia competente a riceverla» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio di polizia competente alla registrazione»;
f) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 23-bis (Ritiro implicito della domanda). - 1. Nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, la Commissione territoriale adotta una decisione con cui dichiara il ritiro implicito della domanda.
2. Qualora al momento del ritiro implicito la Commissione territoriale abbia già appurato che non sussistono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, essa adotta una decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
3. Alle decisioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 4 e 4-bis.»;
g) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione dell', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevono le manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regolamento, per il tramite di soggetti esterni convenzionati che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le questure e gli uffici di polizia di frontiera ricevono le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale e le acquisiscono al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, se formulate:
a) dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, durante gli accertamenti stessi;
b) dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento;
c) dagli stranieri detenuti.»
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Il cittadino di un paese terzo che non è soggetto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, ai sensi degli , paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, o che è stato già sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e intenda manifestare la volontà di ricevere protezione internazionale dopo il completamento degli stessi, può manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale con le modalità di cui al comma 1. Nel caso in cui il cittadino di un paese terzo manifesti la volontà dopo il completamento degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, le informazioni fornite in sede di manifestazione della volontà confluiscono nel portale informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'interno di seguito alla registrazione della domanda di cui all'articolo 26-bis.»;
4) al comma 3, le parole: «di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024»;
5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Presentazione della domanda di protezione internazionale»;
h) dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
«Art. 26-bis (Registrazione della domanda di protezione internazionale). - 1. La domanda è registrata, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, dalla questura oppure dall'ufficio di polizia di frontiera competenti, mediante il collegamento tra il sistema informativo automatizzato di cui all', comma 9-septies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e il sistema informativo dedicato di cui all'articolo 26, comma 2.
2. La questura ovvero l'ufficio di polizia di frontiera, non oltre il momento della registrazione della domanda, fornisce al richiedente l'opuscolo informativo di cui all', comma 2.
3. All'esito della procedura di registrazione, la questura rilascia il documento di cui all', comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Art. 26-ter (Formalizzazione della domanda di protezione internazionale). - 1. La domanda di protezione internazionale è formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale per il tramite dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1, che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui sia accolto presso i centri di cui agli del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente formalizza la domanda di protezione internazionale per il tramite dei gestori dei predetti centri che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Il richiedente trattenuto o detenuto formalizza la domanda alla questura che, a tal fine, accede al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, a seguito della formalizzazione della domanda, al richiedente è rilasciato il documento di cui all', comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;
i) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «secondo i criteri enumerati al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348» e le parole: «ai sensi dell'articolo 28-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348»;
2) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) 2024/1348, e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, le procedure di cui al presente articolo si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell' del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno.»;
l) all'articolo 28-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 5 e 6 sono abrogati;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.»;
3) alla rubrica, le parole: «Procedure accelerate» sono sostituite dalle seguenti: «Individuazione delle zone di frontiera e di transito»;
m) dopo l'articolo 28-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 28-bis.1 (Termini per lo svolgimento della procedura di asilo alla frontiera). - 1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli articoli 51 e 73 del regolamento (UE) 2024/1348, qualora sia stata determinata l'applicazione della procedura accelerata in frontiera, la Commissione territoriale competente per l'esame adotta e comunica la decisione sulla domanda entro quattro settimane.
Art. 28-bis.2 (Trasferimento del richiedente sottoposto alla procedura di asilo alla frontiera). - 1. Il richiedente la cui domanda di protezione internazionale è esaminata con procedura di asilo alla frontiera può essere trasferito, dal punto della frontiera esterna in cui è stato sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontiera.
2. Il trasferimento verso le strutture di cui al comma 1 e l'accoglienza nelle medesime non costituiscono autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione dell'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle competenti autorità.».
n) l'articolo 28-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1. La Commissione territoriale respinge la domanda per manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1348 se, al momento della conclusione dell'esame, ricorre una delle fattispecie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j), e paragrafo 3, del suddetto regolamento.»;
o) all'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348;»;
p) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera b-ter), è aggiunta la seguente:
«b-quater) dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame quando accerta la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) c) d) ed e) del regolamento (UE) 2024/1348.»;
2) al comma 4:
a) al primo periodo, sopprimere la parola: «e» e dopo le parole: «b-ter)» aggiungere le seguenti: «e b-quater)»;
b) dopo le parole: «articoli 23,» aggiungere le parole: «23-bis,»;
3) al comma 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 28-bis.1»;
b) le parole: «lettera b-bis)» sono soppresse;
4) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: «4-ter. Con la decisione di cui al comma 4-bis, il richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido, è informato della facoltà di chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito, semprechè non ricorrano le circostanze impeditive previste dall', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349. Si applica l', comma 2-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
q) all'articolo 35:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 33» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «dall'articolo 35-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 35-bis e 35-ter»;
3) al comma 2-bis, il secondo periodo è soppresso;
r) all'articolo 35-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «dal presente articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e, quanto alle procedure di frontiera, dall'articolo 35-ter»;
2) al comma 2, le parole: «dai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis»;
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 35-ter, comma 1, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento.»;
4) il comma 2-ter è abrogato;
5) i commi 3, 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.
4. Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-ter, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo, può chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive, la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni.
4-bis. Il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, entro i successivi dieci giorni decide con decreto motivato se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine stabilito dal comma 4 per il loro deposito. Quando l'istanza è accolta, al ricorrente è rilasciato il documento previsto dall', comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.
5. Il richiedente non può essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4 e, se con il ricorso è proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista dal comma 4-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348.»;
6) al comma 6, le parole: «o la sezione» sono soppresse;
7) al comma 13 il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Entro otto mesi dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Nei casi previsti dal comma 2-bis la decisione è adottata entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Il decreto non è reclamabile. Il provvedimento adottato ai sensi del comma 4-bis perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato.»;
8) al comma 14, dopo le parole «di cui al presente articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e all'articolo 35-ter»;
9) al comma 17:
9.1) al primo periodo, le parole «dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348»;
9.2) al secondo periodo, dopo la parola «primo» sono inserite le seguenti: «e secondo»;
10) il comma 17-bis è abrogato;
s) l'articolo 35-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 35-ter(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera). - 1.
Contro la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso previsto dall'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del regolamento (UE) 2024/1348, è ammesso ricorso entro cinque giorni decorrenti dalla notificazione. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato.
2. Il ricorrente può chiedere di essere autorizzato a rimanere con istanza depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al ricorso. L'istanza contiene gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Si applica l'articolo 35-bis, comma 5, e il richiedente non può essere allontanato.
3. Il ricorso è immediatamente notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero i quali, nei successivi cinque giorni, possono depositare note difensive. La Commissione territoriale, nello stesso termine, rende disponibili il verbale di audizione nonchè la copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame, ivi comprese eventuali traduzioni.
4. Alla scadenza del termine previsto dal comma 3, il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, decide entro i successivi dieci giorni, con decreto motivato, se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se ritiene che il ricorso possa essere deciso nel merito adotta, nel predetto termine, il decreto previsto dal comma 6, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
5. Quando l'istanza di cui al comma 2 è accolta il ricorrente è autorizzato a rimanere nei luoghi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 fino all'adozione della decisione di cui al comma 6. Alla scadenza del termine di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che entro tale termine sia stata adottata la decisione prevista dal comma 6, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio nazionale e gli è rilasciato il documento previsto dall', comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.
6. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, adotta il decreto previsto dall'articolo 35-bis, comma 13, entro dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. Il decreto non è reclamabile. L'autorizzazione a rimanere ai sensi comma 4 perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato.
7. Contro il provvedimento di cui al comma 6 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 13.
8. Il ricorrente non è autorizzato e non ha diritto di rimanere quando è rigettata l'istanza presentata ai sensi del comma 3 o quando è rigettato il ricorso con il decreto previsto dal comma 6.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-06-12;100#art-11