Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 28 giu 2026
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 113)) 1 --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l', comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".
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