Art. 5
7 / 18In vigore dal 4 lug 2026
(( (Riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti).))
1.
((Al fine di favorire il coordinamento della finanza pubblica e l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con decreto, le procedure con cui i comuni, gli enti pubblici, anche territoriali, nonchè le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominate, possono alienare gli immobili di loro proprietà facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Nell'ambito delle procedure di cui al primo periodo è riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori, purchè il soggetto interessato non sia proprietario di un'altra abitazione. Il decreto di cui al primo periodo individua altresì i criteri per la selezione degli immobili che, in ragione del loro valore di mercato, possono essere sottoposti alle procedure di alienazione. Alla destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni di cui al presente articolo, da individuare in coerenza con il percorso della spesa netta di cui al regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e fermo restando il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, si provvede con specifico provvedimento. Qualora i proventi siano di competenza degli enti territoriali, il provvedimento è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281))
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-05-07;66#art-5