Art. 4-bis

Art. 4-bis

5 / 18
In vigore dal 4 lug 2026
(( (Disposizioni in materia di priorità delle famiglie cui appartengono soggetti con disabilità grave nell'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per la prima casa).)) 1. ((A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comprese tra le categorie prioritarie esclusivamente ammesse all'accesso al Fondo di cui all', comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le seguenti categorie:)) a) ((le persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell', comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;)) b) ((i componenti di un nucleo familiare al quale appartenga da almeno due anni un familiare convivente, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell', comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.)) 2. ((Per le domande di accesso al credito presentate dai soggetti di cui al comma 1, la garanzia del Fondo di cui all', comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rilasciata nella misura del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, ovvero nella misura dell'80 per cento della quota capitale nel caso in cui i soggetti richiedenti di cui al comma 1 abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.)) 3. ((Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento.)) 4. ((Alle operazioni di finanziamento ammesse alla garanzia del Fondo di cui all', comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni introdotte dall'articolo 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.)) 5. ((Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all', comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all', comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-05-07;66#art-4-bis