Art. 11-ter

Art. 11-ter

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In vigore dal 4 lug 2026
(( (Clausola di salvaguardia).)) 1. ((Fermo restando quanto previsto dall', comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)) .
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