Art. 4-bis

Art. 4-bis

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In vigore dal 28 giu 2026
(( (Limite di durata dei tirocini extracurriculari). )) 1. ((Dopo il comma 726 dell' della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente: "726-bis. La durata massima dei tirocini extracurriculari di cui ai commi da 720 a 726 non può eccedere il limite di dodici mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente")) .
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-30;62#art-4-bis