Capo V
Art. 18
18 / 19Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 1 mag 2026
1. Le disposizioni del presente decreto-legge, con le sole esclusioni di cui al comma 2, si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa, ivi incluso il contratto di apprendistato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
4. Restano salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali in materia di contrattazione collettiva.
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