Art. 16-ter

Art. 16-ter

23 / 30
In vigore dal 28 giu 2026
(( (Disposizioni in materia di prestazioni delle forme pensionistiche complementari). )) 1. ((All', comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall', comma 201, lettera b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal termine del 1° luglio 2026 previsto dal primo periodo del comma 202 dell' della legge 30 dicembre 2025, n. 199.)) 2. ((All', comma 202, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: "fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201 nonchè per l'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni, di cui alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, del suddetto comma 201, che si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2026".))
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-04-30;62#art-16-ter