Art. 16-quinquies
25 / 30In vigore dal 28 giu 2026
(( (Continuità occupazionale dei lavoratori somministrati).))
1.
((All' del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dei periodi di missione" sono inserite le seguenti: "di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato,";))
b)
((dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale".))
2.
((Il limite temporale di cui al comma 2-bis dell' del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori già assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo.))
3.
((È nulla ogni clausola volta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione.))
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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