Capo I
Art. 4
4 / 19Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti
In vigore dal 28 mar 2026
Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario
corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti
1. In considerazione della possibilità di un consistente incremento dei rendimenti, gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono esenti dall'imposta sostitutiva di cui all' del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano agli interessi e agli altri proventi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2028.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38#art-4