Art. 2-ter

Art. 2-ter

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In vigore dal 23 mag 2026
(( (Modifica all'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973).)) 1. ((All'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di qualunque ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro")) .
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38#art-2-ter