Art. 2-bis

Art. 2-bis

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In vigore dal 1 gen 2027
(Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 3, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente: "d-quater) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-ter"; b) all'articolo 51, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi". 2. All' della legge 16 marzo 2001, n. 88, il comma 5 è abrogato. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117)) .
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