Art. 14-bis
26 / 36In vigore dal 23 mag 2026
(( (Integrazione delle misure di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale).))
1.
((All'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale non dirigente appartenente alla struttura tributaria competente, coinvolto nelle attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi, e al personale partecipante, a vario titolo, alle attività propedeutiche al recupero fiscale dei tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso in cui l'attività di accertamento non sia affidata in concessione, è riconosciuto, nell'ambito della contrattazione integrativa e delle risorse del Fondo risorse decentrate, un incremento della quota dei compensi correlato alla performance conseguita, sulla base del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, che non può superare l'ammontare del 30 per cento del trattamento tabellare individuale annuo lordo"))
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